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30 Giugno 2017 termine ultimo per la contabilizzazione e termoregolazione del calore negli edifici condominiali

30 Giugno 2017 termine ultimo per la contabilizzazione e termoregolazione del calore negli edifici condominiali
La contabilizzazione e termoregolazione del calore è un intervento di efficientamento energetico che migliora il rendimento di regolazione dell'impianto e permette di suddividere correttamente le spese per il riscaldamento, il raffrescamento e l'acqua calda sanitaria in tutti quegli edifici serviti da un'unica centrale termica. Questo obbligo è particolarmente importante per l'impatto che potrebbe avere sulla gestione del servizio di riscaldamento degli edifici, in particolare quelli residenziali organizzati in condomini. Un importante novità riguarda la consapevolezza che gli utilizzatori finali dovrebbero raggiungere riguardo ai loro consumi, alle condizioni energetiche della singola unità immobiliare e del fabbricato a cui appartengono. Con la contabilizzazione del calore ogni condòmino paga quanto consuma e quindi la bolletta verrà calcolata in base al fabbisogno di riscaldamento della sua abitazione ed in base alla sua scelta di temperatura preferita. La contabilizzazione unisce i vantaggi di una caldaia unica con la possibilità di decidere in autonomia quanto e quando riscaldarsi. Dal 30 Giugno 2017 (proroga inserita nel Decreto "Milleproporoghe" 2017) vige l'obbligo per i condomini e gli edifici polifunzionali di contabilizzare i consumi di riscaldamento secondo la norma tecnica UNI 10200:2015
Obbligo
Entro il 30 Giugno 2017 tutti i condomini con riscaldamento centralizzato dovranno dotarsi di un sistema di contabilizzazione del calore. L'obbligo viene introdotto in Italia dal D. Lgs 102/2014 con l'obiettivo di diminuire i consumi energetici per il riscaldamento degli edifici attraverso una corretta ripartizione delle spese e una maggiore consapevolezza dei consumatori. Il D.Lgs 102/2014 è lo stesso che obbliga le grandi aziende e le imprese a forte consumo di energia ad effettuare la diagnosi energetica.
Le singole unità immobiliari dovranno essere dotate, nella maggior parte dei casi direttamente sui radiatori, di strumenti di lettura (ripartitori) per monitorare il calore emesso.
La suddivisione delle spese per il riscaldamento tra i condomini non avverrà più con le tradizionali tabelle millesimali di proprietà ma dipenderà dall'effettivo consumo richiesto. Infatti fino ad oggi le spese del riscaldamento centralizzato (consumi, manutenzione ordinaria e straordinaria) sono state ripartite sulla base dei millesimi di proprietà, a parte i casi in cui risulta installato un sistema di contabilizzazione del calore secondo la procedura definita dalla norma UNI 10200. In questi casi le spese del riscaldamento sono suddivise in consumi volontari (misurati dai contabilizzatori) ed in consumi involontari. Viene redatta una specifica tabella millesimale del riscaldamento con cui vengono suddivisi i consumi involontari, che derivano essenzialmente dalle perdite della rete di distribuzione, e le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria. Chi dovesse essere distaccato dall'impianto centralizzato dovrà comunque pagare le spese involontarie secondo la tabella millesimale del riscaldamento.
Sanzioni e tempi di applicazione dell'obbligo
Alcune Regioni avevano già legiferato in materia e prevedevano termini diversi per assolvere all'obbligo. Queste regioni, tra cui la Lombardia ed il Lazio, hanno allineato la scandenza al 31 Dicembre 2016, termine previsto dal Dlgs 102/2014 di recepimento della direttiva 2012/27/Ue sull'efficienza energetica (prorogato al 30 Giugno 2017)
Le sanzioni nei casi in cui il condominio e i clienti finali che acquistano energia per un edificio polifunzionale non provvedono ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali sono soggetti, ciascuno, alla sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro (articolo 16 comma 7 del D.Lgs 102/2014)
Mentre, il condominio provvisto di termoregolazione e contabilizzazione ma che non ripartisce le spese in conformità alla normativa tecnica UNI 10200:2015 è soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro (articolo 16 comma 8 del D.Lgs 102/2014). E' fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà.
I condomini potranno effettuare i lavori quando l'impianto sarà fermo, quindi solamente in Primavera-Estate. L'ultima finestra, ad oggi, possibile per installare la contabilizzazione del calore è la stagione 2017 (in seguito a proroga).
Possibilità di derogare dall'obbligo
Se il risparmio ottenibile attraverso l’intervento di contabilizzazione è sconveniente rispetto ad altri interventi di riqualificazione è possibile "derogare" all'obbligo di contabilizzazione. 
Questa possibilità è particolarmente rara ed applicabile di solito ad impianti ad aria

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