L’obbligo del ricorso a energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili è previsto nell’allegato 3 del decreto del 3 marso 2011 n.28. Obbligo che ha introdotto importanti novità in ambito di progettazione di nuovi impianti, imponendo anche il ricorso a tecnologie impiantistiche e di coibentazione fino a qualche anno fa non presi in considerazione.
L’applicazione, come previsto nel decreto, è stata progressiva e con il 2017 si sarebbe dovuto arrivare a regime raggiungendo una percentuale molto importante di energia rinnovabile all’interno dei nostri impianti termici per il riscaldamento e raffrescamento, limitando enormemente le soluzioni progettuali a vantaggio di una migliore gestione e sfruttamento dell’energia.
Nonostante la progressiva applicazione i tempi si sono dimostrati stretti, ed è stato ritenuto opportuno, nel decreto “milleproroghe 2017” posticipare di un altro anno il termine previsto, probabilmente complice anche la situazione economica-edilizia in cui verte il nostro paese.
Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti devono essere soddisfatte le seguenti percentuali di energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili: