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NUOVE SCADENZE RELATIVE ALLA ETICHETTATURA ENERGETICA

NUOVE SCADENZE RELATIVE ALLA ETICHETTATURA ENERGETICA

Continua la marcia verso le nuove scadenze delle direttive 2009/125/CE sui requisiti di progettazione ecocompatibile degli apparecchi connessi all’energia e 2010/30/CE sull’etichettatura energetica degli stessi, misure significative per traguardare gli obbiettivi del cosiddetto “Pacchetto clima – energia 20-20-20”, ovvero entro il 2020:
– 20% di aumento dell’efficienza energetica
– 20% di riduzione emissioni CO2 in atmosfera
– 20% di aumento dell’energia prodotta da fonti rinnovabili

COSA SONO QUESTE DIRETTIVE?
Secondo alcune stime, questo importante cambiamento imposto ai Paesi Membri potrebbe portare, nel 2020, ad una riduzione dei consumi pari all’energia prodotta annualmente da 47 reattori nucleari di medie dimensioni, l’equivalente di circa 56 milioni di tep, pari ad un risparmio di circa 400 euro l’anno per famiglia.
A queste direttive quadro è seguita la pubblicazione di quattro importanti Regolamenti specifici per gli impianti che hanno individuato nella climatizzazione invernale e nella produzione di acqua calda sanitaria le maggiori potenzialità per fare efficienza e sviluppare soluzioni innovative:
1. Regolamento N. 811/2013 per l’etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento (anche misti per la produzione di acqua sanitaria)
2. Regolamento N. 812/2013 per l’etichettatura energetica degli apparecchi dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria
3. Regolamento N. 813/2013 per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento (anche misti per la produzione di acqua sanitaria)
4. Regolamento N. 814/2013 per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria

I Regolamenti N. 811 e N. 812 introducono un sistema armonizzato per l’etichettatura dei generatori in base alla loro efficienza in modo da fornire ai consumatori le informazioni tali da consentirne il confronto.
I Regolamenti N. 813 e N. 814 definiscono i requisiti prestazionali minimi per la commercializzazione e/o la messa in funzione dei generatori.

COSA E’ SUCCESSO DOPO IL 26 SETTEMBRE 2015?
Dopo questa data tutti gli apparecchi devono essere dotati di etichetta energetica e rispettare determinati valori di efficienza energetica stagionale di riscaldamento d’ambiente. Di fatto non è stato più possibile produrre caldaie tradizionali a tiraggio forzato. È stato invece possibile continuare a produrre caldaie a condensazione e caldaie tradizionali a camera aperta dotate di pompe ad alta efficienza e conformi ai nuovi requisiti ErP quali livelli di emissione, rumorosità ed efficienza. In particolare, l’installazione di caldaie tradizionali a camera aperta è possibile solo in sostituzione di vecchie caldaie installate in edifici plurifamiliari che scaricano i fumi in canne fumarie collettive ramificate (CCR). Per quanto riguarda gli scaldacqua, devono rispettare, in base al profilo di carico, una determinata efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua.

 

COSA SUCCEDERA’ DOPO IL 26 SETTEMBRE 2018?
A decorrere dal 26 settembre 2018 le emissioni di ossidi di azoto, espresse in diossido di azoto, degli apparecchi di riscaldamento e scaldacqua non possono essere superiori ai valori riportati di seguito:
— per le caldaie per il riscaldamento d’ambiente e le caldaie miste che utilizzano combustibili gassosi: 56 mg/kWh di combustibile di alimentazione in termini di Potere Calorifico Superiore,
— per le caldaie per il riscaldamento d’ambiente e le caldaie miste che utilizzano combustibili liquidi: 120 mg/kWh di combustibile di alimentazione in termini di Potere Calorifico Superiore.
Per gli scaldacqua istantanei inoltre devono rispettare in base al profilo di carico, una determinata efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua ancora più severa.

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