Torna Indietro

Sommatoria di potenze di apparecchi alimentati a Gas, facciamo chiarezza

Sommatoria di potenze di apparecchi alimentati a Gas, facciamo chiarezza
In questo articolo tenteremo una volta per tutte di chiarire il concetto “sommatoria di potenze” esplicitato nel D.M. del 12 aprile 1996 e successivamente ribadito nel D.M. dell’otto novembre del 2019 (approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi), che ha sostituito il D.M. del 12 aprile 1996.
Nello specifico all’articolo 1 (campo di applicazione) comma 3, il D.M. cita
  • “Più apparecchi alimentati a gas, di seguito denominati apparecchi, installati nello stesso locale, ovvero in locali direttamente comunicanti, sono considerati come facenti parte di un unico impianto di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi ivi installati;
qualora detta somma sia maggiore di 35 kW, indipendentemente dal valore della singola portata termica di ciascun apparecchio, il locale che li contiene ricade, ai fini delle misure di prevenzione incendi, nel campo di applicazione della presente regola tecnica”.

Esempio A

Nell’esempio A sono riportate due caldaie aventi singola portata termica rispettivamente di 28 kW e 24 kW e anche se ogni apparecchio è inferiore a 35 kW, la loro somma è pari a 52 kW e quindi a tutti gli effetti il locale in cui sono installate è soggetto alle prescrizioni di cui al D.M. dell’otto novembre 2019.
Inoltre, ove i due apparecchi utilizzatori fossero alimentati da un singolo impianto gas, tale impianto deve essere progettato, così come prescrizione del D.M. n.° 37 di gennaio del 2008, di cui all’articolo 5 (progettazione degli impianti), lettera g).


Esempio B

Nell’esempio B sono riportate due caldaie aventi singola portata termica rispettivamente di 28 kW e 24 kW e anche se ogni apparecchio è inferiore a 35 kW, la loro somma è pari a 52 kW ed essendo installate in due locali adiacenti e comunicanti, tali locali sono soggetti alle prescrizioni di cui al D.M. dell’otto novembre 2019.



Anche in questo caso, ove i due apparecchi utilizzatori fossero alimentati da un singolo impianto gas, tale impianto deve essere progettato, così come prescrizione del D.M. n.° 37 di gennaio del 2008, di cui all’articolo 5 (progettazione degli impianti), lettera g).
Sempre all’articolo 1 (campo di applicazione) comma 3, il D.M. chiarisce che
  • “All’interno di una unità immobiliare ad uso abitativo, ai fini del calcolo della portata termica complessiva, non concorrono gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore, ossia ≤ a 35 kW quali:
a) gli apparecchi di cottura alimenti,
b) le stufe,
c) i caminetti,
d) i radiatori individuali,
e) gli scaldacqua unifamiliari,
f) lo scaldabagno
g) e la lavabiancheria”
 
prescrivendo che gli impianti del gas a cui tali apparecchi sono collegati devono essere comunque realizzati nel rispetto delle norme tecniche vigenti ad essi applicabili o di specifiche tecniche ad esse equivalenti.
 
Infine, analizziamo un caso particolare ossia più apparecchi utilizzatori di portata ≤ a 35 kW installati nello stesso locale, ma alimentati ognuno da un singolo contatore, come l’immagine sotto riportata.



In tale circostanza il D.M. dell’otto novembre 2019 chiarisce che lo stesso
  • “Non si applicanel caso di più apparecchi, con la stessa funzione, di singola portata termica < 35 kW, installati nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti, anche se la somma complessiva è > 35 kW”.
N.B.:
In questi casi gli impianti devono essere realizzati in conformità secondo la
  • norma UNI 7129
e il locale di installazione degli apparecchi utilizzatori deve realizzato secondo le prescrizioni di cui alla Regola Tecnica Antincendio
  • Decreto Ministeriale 8 novembre 2019

Altre notizie