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in cui notiamo la parcellizzazione e la precisione dei controlli da effettuare, come ad esempio il controllo della valvola di sicurezza contro la sovrapressione, che sul rapporto di controllo dell’efficienza energetica sono peraltro riportati genericamente o non menzionati dato che chiaramente è il rapporto di controllo dell’efficienza energetica.
Controllo e della manutenzione delle caldaie a gas con portata termica nominale non maggiore di 35 kW

Nel novembre del 2019 è stata pubblicata l’aggiornamento della norma UNI 10436 che tratta del “controllo e della manutenzione delle caldaie a gas con portata termica nominale non maggiore di 35 kW” osservando che prescrive anche alcuni controlli da effettuare per la veri?ca di situazioni di contorno all'apparecchio e strettamente legate al suo “corretto funzionamento”.
Quindi partendo dalla risposta del Mi.S.E. alla domanda
- “Chi stabilisce quali sono gli interventi di controllo e manutenzione da effettuare sugli impianti termici e la relativa frequenza?”
che per la fruibilità del presente focus ridurremo a
- “I modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE), pur prevedendo alcuni controlli di sicurezza sull'impianto e sui relativi sottosistemi di generazione di calore o di freddo, non sono rapporti di controllo o manutenzione ai fini della sicurezza e pertanto non sono esaustivi in tal senso”.
Nello specifico analizzeremo il perché dell’obbligatorietà della manutenzione annuale degli apparecchi funzionanti a combustibili gassosi e dell’utilizzo del rapporto di manutenzione di cui l’aggiornamento alla norma UNI 10436 – 2019.
Manutenzione annua obbligatoria
Attualmente è notoriamente acclarato che le norme tecniche assumono carattere di volontarietà allorché non siano cogenti, ma la risposta alla domanda “come spiego al cliente che la norma volontaria UNI 10436 deve essere applicata”, non scaturisce dalla norma stessa, ma dal
- Decreto Legislativo n.° 23 del 21 febbraio 2019 (Attuazione della delega di cui all’articolo 7, commi 1 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n.° 163, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE)
che modifica sostanzialmente la
- Legge 6 dicembre 1971, n.° 1083 (Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile – Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 1971, n.° 320)
di seguito esplicitata nelle sue specifiche modifiche.
Articolo 1
1) Tutti i materiali, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi similari devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza.
2) “Per la salvaguardia della sicurezza degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e dei relativi accessori si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n.° 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, secondo l’ambito di applicazione e le definizioni di cui agli articoli 1 e 2 del medesimo regolamento europeo”
Al sopracitato comma due si osserva che
a) la legge parla di apparecchi che bruciano carburanti gassosi senza specificarne la tipologia e ciò vuol dire che sono ricompresi tutti gli apparecchi utilizzatori (scaldabagni, gazzelle, caldaie ecc.)
b) che si applicano le definizioni di cui agli articoli 1 e 2 del regolamento europeo che nello specifico sono
Articolo 1
Ambito di applicazione
- Il presente regolamento si applica ad apparecchi e accessori.
- Ai fini del presente regolamento, un apparecchio si considera «usato normalmente» quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) è installato correttamente e sottoposto a una regolare manutenzione conforme alle istruzioni del fabbricante;
b) è usato nell'ambito della normale gamma di variazioni della qualità del gas e della pressione di alimentazione come stabilito dagli Stati membri nella loro comunicazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1;
c) è usato per gli scopi ai quali è stato destinato o in modi ragionevolmente prevedibili.
Quindi focalizzando l’attenzione sulla lettera a) del comma due si osserva che l’utilizzo normale dell’apparecchio è tale quando, oltre che essere installato correttamente, è manutenuto conformemente alle istruzioni del fabbricante e quest’ultima dicitura è rilevante ai fini della manutenzione perché il regolamento europeo non fa distinzione se il fabbricante sulla documentazione tecnica riporta
- “si consiglia la manutenzione una volta all’anno” o
- “è fatto obbligo di manutenzione una volta all’anno”
ma prescrive una regolare manutenzione conforme alle istruzioni del fabbricante.
Inoltre, si vuole osservare che l’articolo otto (Obblighi del committente o del proprietario), comma due del Decreto Ministeriale n.° 37 del 22 gennaio 2008, prescrive che
“Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite”
e quindi ove il produttore dell’apparecchio richieda la manutenzione annua, tale manutenzione deve essere effettuata.
Rapporto di manutenzione
L’ aggiornamento della norma UNI 10436 riporta alcune importanti definizioni afferenti alla manutenzione e di seguito riportate
- Funzionalità dell’apparecchio
- idoneità di un apparecchio a fornire le prestazioni previste sotto l'aspetto della sicurezza, dell’uso razionale dell’energia, del rispetto ambientale.
- Controllo e manutenzione dell’apparecchio
- insieme degli interventi finalizzati a garantire la funzionalità e l'efficienza dell’apparecchio
inoltre, la norma prescrive che le operazioni di controllo e manutenzione devono essere eseguite secondo le modalità e la periodicità previste dal fabbricante nel libretto di uso e manutenzione facente parte integrante dell’apparecchio, e dette operazioni devono essere riportate su un rapporto da rilasciare al responsabile dell’impianto a cui è asservito l’apparecchio, che ne deve confermare per iscritto iI ricevimento.
Nel suddetto rapporto devono essere indicate
- le situazioni riscontrate
- gli interventi effettuati
- gli eventuali componenti sostituiti o installati
- le eventuali osservazioni, raccomandazioni e prescrizioni
e il rapporto deve essere conservato dal responsabile dell'impianto a cui è asservito l'apparecchio unitamente alla documentazione pertinente.
Ora vediamo qualche tipologia di controlli dettati dal rapporto di cui alla norma UNI 10436
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in cui notiamo la parcellizzazione e la precisione dei controlli da effettuare, come ad esempio il controllo della valvola di sicurezza contro la sovrapressione, che sul rapporto di controllo dell’efficienza energetica sono peraltro riportati genericamente o non menzionati dato che chiaramente è il rapporto di controllo dell’efficienza energetica.
Quindi il chiarimento del Mi.S.E. unito alle prescrizioni di cui alla norma UNI 10436, fanno sì che il rapporto di controllo riportato nella norma stessa, sia l’unico rapporto da compilare nelle manutenzioni annuali ai fini della sicurezza e a chiusura del presente focus ricordiamo che per adempiere alle prescrizioni della legislazione e della normativa vigente e sin qui riportata, il manutentore al termine della manutenzione annuale deve
- compilare sempre il rapporto di controllo di cui alla norma UNI 10436
e ogni volta, quando previsto dalle delibere regionali, redigere anche il rapporto di controllo di efficienza energetica.