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Passaggio tubi Gas su facciata comune

Passaggio tubi Gas su facciata comune
In questo redazionale tratteremo della “posa degli impianti di adduzione gas (tubazioni)” riferito alla facciata del condominio, proprietà private ecc., argomento oggetto a volte di diatribe tra condomini.

Quindi vediamo l’afferente norma di riferimento ovvero la UNI 7129:2015 – Parte 1 che al capitolo 4 (impianto interno), comma 4 (criteri generali eli pose in opera dell’impianto interno), numero 1 (generalità), recita
  • Le tubazioni del gas devono essere posate preferibilmente all’esterno dell'edificio (per esempio cortili, pareti perimetrali, muri di cinta, ecc.) limitando quanto più é possibile il percorso all’interno dei locali e garantendo comunque l’accessibilità per eventuali ispezioni e/o manutenzioni.
E ancora
  • La configurazione dell’impianto interno deve essere prevista in modo tale da evitare Ia formazione di sacche dovute a trafilamenti o dispersioni accidentali di gas.
Tutto quanto sopra citato è chiaramente finalizzato alla sicurezza di beni, persone e animali.
Ora vediamo nello specifico il caso di una società di distribuzione del gas che ha installato i contatori del gas in batteria all’interno del cortile condominiale e il professionista ha posato gli impianti di adduzione gas sulla facciata del condominio.


Dalle fotografie sopra riportate si evince che la posa è stata fatta bene, ma soprattutto ogni unità abitativa è stata allacciata al contatore gas in maniera non invasiva.
Va da sé che la modifica è stata fatta per tutti gli impianti e quindi non ci sono stati contrasti tra condomini, ma cosa succede se un solo condomino modifica il suo impianto utilizzando come passaggio la facciata del condominio?




Qui ci aiutano alcune sentenze della Corte di Appello che di seguito riportiamo ricordando però che riguardano solo ed esclusivamente la posa dell’impianto di adduzione gas.
Domanda
Può un condomino che questa necessità far passare i tubi del gas lungo il muro condominiale o deve richiedere l'autorizzazione ai condòmini?
Risposta
“L'apposizione della tubatura non ha alterato lo stato dei luoghi, ma lo ha solo modificato, sicché il condòmino ha usato il bene comune senza recare alcun pregiudizio al diritto altrui”.
Questo è quanto ha sentenziato la Corte di Appello di Campobasso con sentenza n.° 279 del 18 ottobre del 2012 che ha rigettato pertanto tutte le eccezioni formulate dal condominio, che insisteva, invece, per la condanna del comportamento illecito del condòmino, responsabile di aver arrecato, con innovazioni vietate senza il consenso degli altri condomini e senza l'autorizzazione dell'amministratore, pregiudizio al porticato dove è stato posato “il tubo del gas”, e soprattutto per aver arrecato pericolo alla incolumità delle persone, poiché il porticato veniva utilizzato per il gioco dai bambini, i quali potevano venire a contatto con le suddette tubazioni di gas.
Ha inoltre confermato che non v'è alcun abuso nell'esercizio del diritto del condòmino all'installazione delle tubature di gas e del conseguente diritto al pari uso sulla cosa comune ai sensi dell'art. 1102 c.c. a prescindere dal conferimento di autorizzazione o dalla prestazione del consenso da parte degli altri compossessori e che inoltre la tubatura del gas, non costituisce affatto un pericolo, essendo comunemente presente nelle case di abitazione e nelle pubbliche e private strade.
Tutto quanto sopra al fine di osservare che l'attività svolta non ha di per sé un apprezzabile contenuto di disturbo, né denota una pretesa dell'agente in contrasto con la posizione del possessore, essendo compatibile con l'esercizio del potere di fatto altrui (per tutte, Cassazione 15788/02).


Al prossimo redazionale vedremo altre sentenze.

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