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Documentazione Obbligatoria Dopo la Manutenzione della Caldaia: Cosa Deve Rilasciare il Professionista

Documentazione Obbligatoria Dopo la Manutenzione della Caldaia: Cosa Deve Rilasciare il Professionista
In questo redazionale proseguiamo l’esplicitazione della norma UNI 10683 e vediamo cosa dice la stessa in merito alla documentazione che il professionista deve rilasciare al responsabile dell’impianto in base all’intervento eseguito
  • - libretto/i di uso e manutenzione dei componenti dell’impianto
  • - libretto di impianto
  • - progetto (elettrico, idraulico/aeraulico e del sistema di evacuazione dei prodotti della combustione)
  • - rapporto di collaudo e rispettivi allegati, compreso il manuale di utilizzo dell’impianto, comprese indicazioni su tipologia e frequenza delle manutenzioni
  • - rapporto di prova secondo UNI 10389 – 2, ove previsto
  • - placca camino, nel caso di nuova installazione o intubamento di SEPC; dichiarazione di conformità
  • - documentazione fotografica dell’installazione realizzata (facoltativa).
N.B.:
Si raccomanda all'operatore di farsi rilasciare ricevuta della documentazione consegnata e conservarla unitamente a copia della documentazione tecnica relativa all’installazione effettuata.
La norma inoltre prescrive quali siano le verifiche che il professionista deve eseguire durante la manutenzione, che nello specifico sono:
  • - esame della documentazione
  • - controllo dello stato complessivo dell’installazione
  • - esame visivo del locale di installazione
  • - esame visivo dello stato di conservazione dell’apparecchio
  • - esame visivo del SEPC
  • - esistenza e corrispondenza del libretto d’impianto con l’esistente
  • - corrispondenza con dichiarazione di conformità e progetto (elettrico, idraulico/aeraulico e del sistema di evacuazione dei prodotti della combustione, locale di installazione, tipologia di installazione (per esempio stagna/non stagna)).

Il controllo e l’eventuale manutenzione devono essere eseguite secondo la frequenza e le modalità prescritte dall’operatore che ha eseguito l’installazione, ferme restando eventuali prescrizioni di Legge in materia.
In caso di assenza di tali indicazioni, il controllo e la manutenzione devono essere eseguite secondo le indicazioni del fabbricante dell’apparecchio e dei vari componenti dell’impianto.
Nel caso in cui anche le indicazioni del fabbricante non fossero disponibili, il controllo e la manutenzione devono essere eseguiti secondo la periodicità indicate nel prospetto di seguito riportato a seconda del tipo di apparecchio.
L’operatore che si trovasse a eseguire un controllo e/o manutenzione, su un impianto non dotato di istruzioni dell’operatore che ha eseguito l’installazione, del fabbricante e di precedenti manutenzioni, deve definire la tipologia di operazioni per la manutenzione e le relative frequenze, in forma scritta.

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