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Caldaia a condensazione scarico della condensa

Caldaia a condensazione scarico della condensa

In questo redazionale terminiamo di esplicitare i chiarimenti del Ministero dell’Ambiente afferenti alla possibilità di scaricare la condensa in altro modo, che prosegue affermando

  • - gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi, ai sensi della Parte 107, comma 2, del D. Lgs. 152/2006, purché osservino i regolamenti emessi dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dal rispettivo Ente di governo dell’ambito. Detti scarichi, ai sensi dell’articolo 124, comma 4, non necessitano di autorizzazione allo scarico;

tali regolamenti, caso per caso potranno contenere la prescrizione che, laddove la fognatura sia di tipo “separato”. tutte le acque reflue “domestiche” siano convogliate con apposite tubazioni esclusivamente al collettore della rete “nera”, con il divieto di effettuare qualsiasi immissione in altri collettori.

in tali casi i proprietari sono tenuti a separare nei propri stabili le acque reflue “domestiche” da quelle meteoriche e ad inviarle, con condotti interni distinti, alla pertinente rete fognaria, rispettivamente, “nera” ovvero “bianca”;

in tal caso risulterebbero precluse dal regolamento di accettabilità in fognatura le immissioni nella rete fognaria “bianca” delle condense mescolate con le acque meteoriche;

tale eventualità non si presenta nel caso – prevalente nel nostro Paese – di rete fognaria di tipo “unitario”.

Inoltre

  • - ove per “scarico in pozzetti interrati, circondati da materiali neutralizzanti", si intenda far riferimento ad uno scarico negli strati superficiali del sottosuolo, si applica la disciplina dell’art. 103 del D. Lgs. 152/2006 il quale prevede, in via generale, il divieto di scarico;

tuttavia, il comma 1, lettera a) di tale articolo deroga a tale divieto e consente gli scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo nei casi previsti dall’articolo 100, comma 3 del medesimo Decreto, vale a dire per gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti e edifici isolati;

i limiti allo scarico da rispettare sono quelli stabiliti dalle Regioni secondo quanto previsto dal citato articolo 100, comma 3.

E ancora

  • - i valori limite di emissione degli scarichi, in via generale, sono assoggettati alla disciplina dell’art. 101, comma 3, il quale stabilisce che il punto assunto a riferimento per il campionamento (teso a verificare il rispetto del limite) va posizionato immediatamente a monte della immissione dello scarico nel recapito, qualunque esso sia, ovvero le acque, le fognature, il suolo ed il sottosuolo;

il termine “fognature” va a designare – per consolidata giurisprudenza – le “pubbliche” fognature ovvero le reti di canalizzazioni fognarie esterne ai fabbricati.

In conclusione, la disciplina a cui sono soggetti gli scarichi delle condense prodotte dall’esercizio di caldaie a condensazione va verificata caso per caso sulla base delle norme regionali in vigore.

In merito a quanto riportato per gli scarichi nei pluviali e/o gronde, vogliamo ricordare che una preventiva comunicazione e approvazione da parte dell’assemblea condominiale è determinante, così come stabilito dal Tribunale di Padova, con sentenza n.° 352 del 22 febbraio 2011, che chiarisce

  • - “innestare un tubo che scarica la condensa in un pluviale condominiale altera la destinazione del predetto bene comune

In questo contesto i giudici hanno ravvisato una modifica illegittima, salvo espressa approvazione dell'assemblea, in quanto innestare un tubo che scarica la condensa in un pluviale condominiale altera la destinazione del già menzionato bene comune che è quella e solo quella, di scaricare le acque meteoriche.

Al prossimo redazionale

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