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UNI 10436 Scaldabagno a gas manutenzione obbligatoria

UNI 10436 Scaldabagno a gas manutenzione obbligatoria
In questo redazionale sulla scorta delle richieste inoltrate dagli operatori del settore, vedremo di esplicitare le varie sfumature afferenti alla manutenzione degli apparecchi utilizzatori con potenza termica al di sotto dei 35 kW.



La manutenzione degli scaldabagni a Gas è obbligatoria?

Ciò detto iniziamo col vedere cosa dice la specifica norma che è la UNI 10436 (Caldaie a gas con portata termica nominale non maggiore di 35 kW – Controllo e manutenzione), che nello scopo indica Ie operazioni da effettuare per il controllo e la manutenzione di caldaie a gas per use domestico e similare, destinate al riscaldamento di ambienti con o senza produzione di acqua calda per uso igienico – sanitario, aventi portata termica nominale non maggiore di 35 kW, ma soprattutto le prescrizioni di cui alla presente norma si applicano anche: 

  • - agli scaldaacqua a gas per uso domestico e similare, aventi portata termica nominale massima non maggiore di 35 kW.


Altro passaggio importante contenuto nella norma sono

  • - la funzionalità dell’apparecchio

che è definita come l’idoneità di un apparecchio a fornire Ie prestazioni previste sotto l’aspetto della sicurezza, dell'uso razionale dell’energia, del rispetto ambientale

  • - controllo e manutenzione dell’apparecchio

definito come l’insieme degli interventi finalizzati a garantire Ia funzionalità e l’efficienza dell’apparecchio.
Ciò detto è necessario precisare che attualmente è notoriamente acclarato che le norme tecniche assumono carattere di volontarietà allorché non siano cogenti, ma la risposta alla domanda “come spiego al cliente che la norma volontaria UNI 10436 deve essere applicata”, non scaturisce dalla norma stessa, ma dal:

  • - Decreto Legislativo n.° 23 del 21 febbraio 2019 (Attuazione della delega di cui all’articolo 7, commi 1 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n.° 163, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE)

che modifica sostanzialmente la

  • - Legge 6 dicembre 1971, n.° 1083 (Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile – Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 1971, n.° 320)


di seguito esplicitata nelle sue specifiche modifiche.

Articolo 1

  • Tutti i materiali, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi similari devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza.
  • Per la salvaguardia della sicurezza degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e dei relativi accessori si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n.° 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, secondo l’ambito di applicazione e le definizioni di cui agli articoli 1 e 2 del medesimo regolamento europeo


Al sopracitato comma due si osserva che

  1. la legge parla di apparecchi che bruciano carburanti gassosi senza specificarne la tipologia e ciò vuol dire che sono ricompresi tutti gli apparecchi utilizzatori (scaldabagni, gazzelle, caldaie ecc.)
  2. che si applicano le definizioni di cui agli articoli 1 e 2 del regolamento europeo che nello specifico sono

Articolo 1

Ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento si applica ad apparecchi e accessori.
  2. Ai fini del presente regolamento, un apparecchio si considera «usato normalmente» quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
    • - è installato correttamente e sottoposto a una regolare manutenzione conforme alle istruzioni del fabbricante;
    • - è usato nell'ambito della normale gamma di variazioni della qualità del gas e della pressione di alimentazione come stabilito dagli Stati membri nella loro comunicazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1;
    • - è usato per gli scopi ai quali è stato destinato o in modi ragionevolmente prevedibili.
Quindi focalizzando l’attenzione sulla lettera a) del comma due si osserva che l’utilizzo normale dell’apparecchio è tale quando, oltre che essere installato correttamente, è manutenuto conformemente alle istruzioni del fabbricante e quest’ultima dicitura è rilevante ai fini della manutenzione perché il regolamento europeo non fa distinzione se il fabbricante sulla documentazione tecnica riporta

  • - “si consiglia la manutenzione una volta all’anno” o

  • - “è fatto obbligo di manutenzione una volta all’anno”

ma prescrive una regolare manutenzione conforme alle istruzioni del fabbricante.

Inoltre, si vuole osservare che l’articolo otto (Obblighi del committente o del proprietario), comma due del Decreto Ministeriale n.° 37 del 22 gennaio 2008, prescrive che

“Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate.

Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite” e quindi ove il produttore dell’apparecchio richieda la manutenzione annua, tale manutenzione deve essere effettuata.

Al prossimo redazionale

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