UNI EN 378 parte 2: progettazione, costruzione, prova, marcatura e documentazione

In questo redazionale iniziamo a esplicitare la parte 2 che tratta della “progettazione, costruzione, prova, marcatura e documentazione” della norma UNI EN 378.
Si ricorda che per le definizioni si fa riferimento alla parte 1 della succitata norma e inoltre si precisa che il termine “impianto di refrigerazione” utilizzato nella presente norma europea comprende le “pompe di calore”.
Ora, la parte 2 della norma sopra riportata riguarda
- - la progettazione
- - la costruzione
- - e l’installazione di impianti di refrigerazione
compresi tubazioni, componenti e materiali.
Sono ricomprese le attrezzature ausiliarie non trattate nella parte 1, 3 o 4, che sono direttamente associate con questi impianti.
Inoltre, vi sono specificati i requisiti per il collaudo, la messa in servizio, la marcatura e la documentazione.
Ne sono esclusi i requisiti per i circuiti secondari di scambio termico, eccetto gli eventuali requisiti di protezione attinenti all'impianto di refrigerazione.
N.B.:
la presente norma non si applica alle merci in magazzino.
Inoltre, non riguarda gli impianti di refrigerazione prodotti prima della data di pubblicazione come norma europea, eccetto gli ampliamenti e le modifiche degli impianti attuati dopo la pubblicazione.
Infine, si applica
- - agli impianti di refrigerazione nuovi
- - agli ampliamenti
- - alle modifiche
di impianti già esistenti e ad impianti fissi esistenti, trasferiti e operanti in altro luogo.
La presente norma si applica anche nel caso di conversione di un impianto ad un altro tipo di refrigerante, nel qual caso deve essere valutata la conformità.
Ora vediamo in generale cosa stabilisce la parte 2 per i componenti e le tubazioni che devono essere conformi alla relativa norma di prodotto.
Sono conformi ai requisiti prescritti della presente norma anche i componenti dichiarati conformi alle relative direttive utilizzando un metodo alternativo.
Se le norme di prodotto per i componenti o le tubazioni non fossero armonizzate con le disposizioni CE in materia di pressione, o se i requisiti essenziali di tali disposizioni non fossero soddisfatti, i requisiti attinenti alla pressione devono essere confermati dalla valutazione del rischio.
Ove il componente contenga componenti elettrici e se l’afferente norma sui componenti non regola la sicurezza elettrica, il componente stesso deve soddisfare i requisiti elettrici
- - della EN 60335-2-40
- - della EN 60335-2-24
- - della EN 60335-2-89
- - della EN 60204-1
come pertinente.
Al prossimo redazionale