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Linee Guida C.I.G. N. 11 su attivazione nuovo impianto

Linee Guida C.I.G. N. 11 su attivazione nuovo impianto
In questo articolo vogliamo chiarire alcuni aspetti importanti afferenti all’attivazione di un nuovo impianto secondo le Linee Guida CIG (Comitato Italiano Gas) numero 11.
Precisiamo che la prima fase dell’accertamento è la “verifica della documentazione” che riguarda la completezza e la congruenza dei documenti presentati, che nello specifico sono
  • modulo “Allegato H/40”, compilato in parte dal venditore e in parte dal cliente che ha stipulato il contratto di fornitura
  • modulo “Allegato I/40” che è quello compilato dall’installatore incaricato della “messa in servizio” e deve essere completo dei relativi allegati tecnici obbligatori e del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali (o della “visura camerale” riportante le stesse informazioni) che attestano l’abilitazione dell’impresa
l’impianto deve essere realizzato in conformità alla normativa e legislazione vigenti perché l'esecuzione dell'accertamento comporta che per ogni elemento descritto oggetto del controllo, l’accertatore deve esprimere un giudizio in riferimento alle tre tipologie di risultati di seguito riportate:
  • "a norma", se conforme alle prescrizioni legislative e alle norme tecniche applicabili;
  • "fuori norma" se si riscontrano non conformità rispetto alle prescrizioni legislative e alle norme tecniche applicabili;
  • non verificabile” quando per un elemento descrittivo “atteso” non ci sono sufficienti informazioni per esprimere il giudizio nelle due forme precedenti.
In quest’ultimo caso viene considerato “non verificabile” in particolare un impianto gas per il quale la documentazione risulti priva di indicazioni relative
  • ad almeno un apparecchio previsto per l’installazione,
  • oltre che delle descrizioni di eventuali punti terminali opportunamente dimensionati
  • dei relativi locali o vani di installazione con le loro specifiche caratteristiche (destinazione d’uso e, ove necessari, areabilità, aerazione, ventilazione, sistemi di esalazione dei vapori di cottura o di evacuazione dei prodotti della combustione).
Il normatore prevede che l’impianto gas possa essere realizzato da più professionisti che devono rilasciare la dichiarazione di conformità per il lavoro eseguito.
Ciò detto ove non fossero più reperibili le Dichiarazioni di Conformità parziali precedenti con i relativi Allegati Obbligatori, l’installatore incaricato della messa in servizio effettuerà i lavori di propria pertinenza ed i controlli necessari ai fini del rilascio dell’RTC (Rapporto Tecnico di Compatibilità) e quindi l’attestazione di compatibilità per le parti di impianto preesistenti, in conformità alla Deliberazione 40/2014, è resa mediante la compilazione, completa di timbro e firma, dell’RTC.
Si precisa che l’RTC non può essere utilizzato per attestare l’adeguamento di impianti per i quali precedente documentazione abbia evidenziato incongruenze rispetto alla normativa tecnica vigente.
Per questi casi è necessaria la documentazione tecnica che descrive il lavoro di adeguamento effettuato.

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